PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

      1. La Repubblica, riconoscendo che l'esercizio della funzione di capitale di Stato durante l'età moderna ha concentrato, nelle città capoluogo di provincia, quantità ingenti di beni culturali che necessitano di particolari interventi di conservazione e valorizzazione, ne garantisce la tutela.

Art. 2.

      1. I musei, le biblioteche e gli archivi statali, esistenti nelle città di cui all'articolo 1, costituiscono apposita categoria al fine di incentivarne le dotazioni economiche e di personale.

Art. 3.

      1. Nel rispetto delle singole autonomie, sono favorite forme di collaborazione tra i musei, le biblioteche e gli archivi statali delle città di cui all'articolo 1 ed analoghe istituzioni, dipendenti da enti locali, ecclesiastici o privati, al fine di favorire la conservazione, l'utilizzazione e la valorizzazione dei beni culturali ivi conservati.

Art. 4.

      1. Il Ministero per i beni e le attività culturali effettua il censimento dei beni artistici, librari ed archivistici esistenti presso enti pubblici, ecclesiastici e privati, situati nelle città di cui all'articolo 1, al fine della loro catalogazione e conservazione, anche tramite l'utilizzazione di strumenti informatici.

 

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Art. 5.

      1. Nelle città di cui all'articolo 1 è istituita una consulta, formata da enti ed istituzioni pubbliche, ecclesiastiche e private, al fine di studiare le modalità migliori per la conservazione ed il restauro dei monumenti e dei beni culturali ivi esistenti.

Art. 6.

      1. Sono istituiti, anche in collaborazione con le università più vicine, in ciascuna delle città di cui all'articolo 1, corsi di diploma universitario in archivistica e diplomatica, in biblioteconomia ed in conservazione di beni culturali.

Art. 7.

      1. Ai teatri delle città di cui all'articolo 1 sono concessi particolari incentivi al fine di organizzare stagioni di significativo contenuto culturale, in armonia con la tradizione esistente nella città.

Art. 8.

      1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge si fa fronte mediante l'utilizzazione di una quota parte del gettito dell'otto per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche a diretta gestione statale, ai sensi dell'articolo 48 della legge 20 maggio 1985, n. 222.